DOSSIER
Forum Locali e DTT
Aeranti-Corallo ha organizzato a Roma lo scorso ottobre una originale due giorni per approfondire le problematiche della Tv digitale dal punto di vista delle imprese televisive locali. In bilico tra lapprovazione della legge Gasparri, gli scenari economici e legislativi assai incerti e complessi, comunque senza timori reverenziali verso Rai, Mediaset e Telecom, lorganizzazione coordinata da Marco Rossignoli ha riepilogato la situazione e fornito concrete indicazioni pratiche. Per necessità di spazio abbiamo dovuto scegliere tra i molti contributi, che comunque potete trovare integralmente nel sito www.aeranticorallo.it. Apriamo con il sintetico, ma esaustivo scenario tracciato da Sebastiano Trigila, Capo Progetto Sperimentazione Pubblica del digitale terrestre della Fondazione Ugo Bordoni, mentre chiudiamo con le interessanti riflessioni del professor Antonio Sassano.
La legge 66/ 2001 ha stabilito la fine delle trasmissioni analogiche al 31 dicembre 2006. Per studiare, guidare e monitorare la transizione, è stata istituita la Commissione Innocenzi (nel novembre 2001).
Lo switch-off è previsto per il 31 dicembre 2006 e sancisce la fine delle trasmissioni di Tv terrestre in tecnica analogica, il proseguimento delle trasmissioni solo in digitale ed è il punto di arrivo di un processo di trasformazione.
Quello che stiamo vivendo è lo switch-over, ovvero il processo di trasformazione del sistema televisivo, da ora al 2006, con la graduale accensione di trasmissioni in tecnica digitale e la graduale familiarizzazione del pubblico attraverso la progressiva diffusione dei Set Top Box che porteranno una netta esperienza diretta dei vantaggi del digitale.
In questa fase si ha il graduale spegnimento delle trasmissioni analogiche.
Riepilogo dei vantaggi del digitale terrestre
Innanzitutto si avrà la moltiplicazione del numero di canali Tv irradiabili. Infatti in analogico vale la formula 1 canale = 1 programma Tv, ma in digitale lequazione diventa 1 canale = 4 o 5 programmi Tv. Inoltre si avrà un deciso aumento della qualità media del servizio televisivo, poiché tutti i segnali Tv potranno avere la stessa qualità di Rai Uno. Si avrà anche una qualità uniforme nellarea di copertura e la riduzione delle emissioni elettromagnetiche, perché servono meno trasmettitori a parità di programmi e meno potenza trasmessa da ogni trasmettitore. Una riflessione a parte merita il concetto di multimedialità: infatti ai media tradizionali audio e video e teletext si aggiungono nuovi media: giochi, applicazioni, elementi grafici, elementi di animazione e dunque si generano nuove modalità di fruizione della Tv. Si potrà parlare di vera interattività grazie al canale di interazione bidirezionale distinto dal canale radiodiffusivo. La Tv diventa un vero e proprio portale di accesso ai servizi e si realizza la concreta convergenza tra Tv, informatica e telecomunicazioni. A partire dal 2002 è avvenuto lo studio di fattibilità della transizione (scenari, costi, possibili servizi, ecc.) e lo sviluppo sperimentale (coordinato dalla FUB - Fondazione Ugo Bordoni) di servizi di pubblica utilità su piattaforma digitale terrestre con la cooperazione di Rai e Mediaset (broadcaster), ACI, Poste, INPS, Ospedale S. Raffaele (fornitori di servizi), DMT, Philips, NTS (allora Freedomland), Telbios (aziende produttrici), BAH, HDC (fornitori di contenuti). Coordinando questi soggetti sono state effettuate dimostrazioni di servizi e la sperimentazione tecnica da parte delle maggiori emittenti. I frutti del lavoro sono stati riassunti in un video promozionale sulla Tv digitale terrestre (marzo), in un video dimostrativo dellutilizzo di servizi (ottobre) e in dimostrazioni di servizi di T- government, nelloccasione di fiere ed eventi a Torino (marzo), Amsterdam (settembre) e Vicenza (ottobre). Consolidata la necessità di stretta cooperazione tra istituzioni e industria (in tutta la catena del valore), potremmo dire che... Il Digitale Terrestre è servito!. Infatti successivamente a Vicenza, durante SatExpo 2003, è stata provata linteroperabilità di servizi MHP e ricevitori MHP, mentre è in corso un intenso lavoro di concertazione, è pronta una specifica italiana di Set Top Box, basata su MHP Interactive Broadcasting e sono al vaglio vari tipi di canale di ritorno: V90, ADSL, GSM (in futuro anche UMTS e WiFi). Durante la Conferenza dei Ministri delle Comunicazioni a Cernobbio, con il coordinamento della Fondazione Ugo Bordoni, è stato allestito un Parco del Futuro in anteprima assoluta a livello europeo. Si è trattato di una esposizione tematica basata sulla catena del valore, presenti tutte le tipologie di soggetti, servizi e prodotti coinvolti nella catena del valore.
Ruolo delle Tv locali
In questo scenario sembrerebbe che solo i big players possano avere spazio e viene da chiedersi quale ruolo abbiano avuto le Tv locali e che ruolo avranno. Innanzitutto va detto che questi studi e risultati sono disponibili per tutti e che la partecipazione alle iniziative è aperta a tutti. Certamente per le locali è evidente che debbano continuare ad essere fornitori di contenuti televisivi di interesse locale o di interesse tematico e semmai debbano cominciare a pensare di diventare fornitori di servizi interattivi di valore economico e sociale per la comunità locale. Inoltre è aperta lopportunità di operare una rete da parte di una singola emittente, anche se questa scelta potrebbe non essere strategica o fattibile: più appropriata, in molte situazioni, sembrerebbe essere su scala locale la formula consortile.
Questo comporterebbe la condivisione di una rete da parte di più editori ed è evidente che la gestione di questa struttura non sarà lasciata al caso, ma dovrà essere regolata da opportuni tipi di Service Level Agreement da individuarsi anche tramite iniziative del Ministero delle Comunicazioni e dellAutorità per le Garanzie nelle Comunicazioni.
Quello che è indubbio è il valore strategico dei servizi locali: molti servizi interattivi sono adatti ad una presenza esclusiva sulla Tv locale, così come molti servizi interattivi pagabili anche in un contesto di Tv in chiaro. Perché funzionino è chiaro che il costo di molti servizi sia accettabile dallutente, dopo di che è possibile realizzare uno schema di ripartizione degli introiti fra tutti gli operatori coinvolti nella catena del valore di un consorzio. Guardiamo quale esempio calzante allesperienza degli sms.
Fattori di successo di un servizio
I plus del servizio sms (ma di qualsiasi analogo servizio di comunicazione digitale) sono: la comodità del servizio, la sicurezza di pagare solo a consumo, il prezzo accettabile non in base al costo effettivo ma in base allutilità percepita e i grandi volumi, anche se con un costo unitario molto contenuto. Le cifre del servizio sms: in Italia nel 1999 erano stati scambiati 1 miliardo e 790 milioni di sms: in Italia nel 2002 sono stati scambiati 18 miliardi e 500 milioni di sms. Il valore economico del traffico sms è pari al 10% del totale degli introiti della telefonia! La domanda è spontanea: i servizi interattivi su Tv digitale terrestre possono replicare il successo del servizio sms? Questo può avvenire se pensiamo alla piattaforma DTT come a una piattaforma di servizi, adatta anche per la diffusione generale di servizi telematici a pagamento, con una larga banda sulla parte diffusiva, una pluralità di reti di ritorno (inclusa la larga banda), la possibilità di importare molti servizi già disponibili su Internet, la pluralità di fornitori, lidentificabilità certa dellutente e il pagamento certo delle transazioni.
Ipotesi di prezzo dei servizi interattivi su DTT
Per la gestione del valore aggiunto dovremo focalizzarci sul concetto di Transazione intesa come singolo episodio di utilizzo di un servizio. Il prezzo di una transazione potrebbe ragionevolmente essere uguale al prezzo di un sms (20 eurocent). Facciamo adesso unipotesi quantitativa, relativa alla diffusione del servizio DTT: unipotesi di progressione dellutilizzo del servizio nellarco di 5 anni con 4 transazioni/mese per famiglia allinizio del periodo di esercizio, che diventeranno 4 transazioni/giorno per famiglia alla fine periodo. Proviamo a fare un risultato della stima. Ipotizziamo che il primo anno 500mila famiglie usino linterattività e al quinto anno siano 25milioni di famiglie ad usare linterattività, con una curva di progressione ad S (tipica di queste situazioni). Risultano 7 miliardi e 855 milioni di euro di mercato in cinque anni. Un valore da confrontare con la spesa totale per lacquisto dei decoder stimata in 25 milioni di decoder per 150 euro (3 miliardi e 750 milioni) e con il valore del fatturato sms nellultimo quinquennio che è stato di 8 miliardi e 180 milioni di euro. Proviamo a fare ancora ulteriori stime. La spesa per decoder più la spesa per servizi in cinque anni sarà pari a 11 miliardi di euro e inciderà sul sistema paese con un incremento complessivo del Prodotto interno lordo (stimato con apposito modello economico) pari a 30 miliardi di euro.
Considerazioni conclusive
La transizione verso il digitale interattivo è una grande opportunità: lo è per i soggetti maggiori, ma lo è anche per le Tv locali. Le sfide in gioco sono:
- la semplicità di utilizzo,
- la comodità del servizio,
- la capacità di raggiungere gli utenti (la stragrande maggioranza) privi di Pc e di accesso a Internet.
Per le emittenti locali in particolare la scommessa sta nella capacità di individuare, sviluppare e trasferire contenuti di pubblica ed esclusiva utilità per il territorio di riferimento.
Ecco ora lintervento dellAvv. Mauro Maiolini: un contributo assai impegnativo, ma esemplare per chiarire le regole con le quali necessariamente deve confrontarsi oggi chi fosse interessato a sviluppare unattività nel dominio DTT. Naturalmente bisogna leggere lintervento in questione senza trascurare che la legge Gasparri (che alla data del convegno era ancora in discussione al Parlamento e alla quale si fa rifermiento più volte nel testo che segue come Disegno di Legge di riforma del sistema radiotelevisivo ) nel frattempo è stata prima approvata dalle Camere e poi bocciata dal presidente della Repubblica. Resta il fatto che la Legge 66/2001 e la Delibera dellAutorità per le Garanzie nelle Comunicazioni numero 435/2001 restano al momento i riferimenti normativi essenziali per il settore. Inoltre è da credere che per gli aspetti tecnici (dei quali si parla nelle successive pagine) la legge Gasparri non verrà modificata in quanto i motivi di resistenza da parte di Ciampi riguardavano essenzialmente questioni di antitrust.
LA LEGGE 66/2001
Nel nostro ordinamento si parla concretamente di tecnologia digitale applicata al sistema radiotelevisivo per la prima volta con il DL 23 gennaio 2001 n. 5 convertito con modificazioni dalla legge 20 marzo 2001 n. 66. Detto provvedimento delinea il passaggio in tempi rapidi (quinquennio 2002 2007) del sistema radiotelevisivo italiano dalla tecnologia analogica alla tecnologia digitale; a differenza della normativa di altri paesi europei si prevede un preciso momento di switch off (31 dicembre 2006), nel quale le trasmissioni televisive dei programmi e dei servizi multimediali su frequenze terrestri devono essere irradiati esclusivamente in tecnica digitale (art. 2 bis, comma 5). Tale data del 31 dicembre 2006 viene comunque considerata impossibile da tutti gli analisti e pertanto molto probabilmente il momento dello switch off dovrà essere prorogato di almeno 4-6 anni. Lart. 2 bis della legge 66/2001 prevede che per consentire lavvio dei mercati dei programmi televisivi digitali su frequenze terrestri, i soggetti che legittimamente eserciscono lattività di radiodiffusione televisiva su frequenze terrestri in tecnica analogica, sono abilitati di norma nel bacino di utenza o parte di esso alla sperimentazione di trasmissioni televisive e servizi della società dellinformazione in tecnica digitale. A tal fine le emittenti richiedenti possono costituire consorzi, ovvero definire intese (cioè accordi contrattuali che non implicano la realizzazione di un consorzio) per la gestione dei relativi impianti e per la diffusione dei programmi e dei servizi multimediali. Le trasmissioni televisive in tecnica digitale sono irradiate sui canali legittimamente eserciti, nonché sui canali relativi alle acquisizioni eventualmente effettuate di impianti legittimamente operanti. Ogni soggetto che sia titolare di più di una concessione televisiva in tecnica analogica deve riservare, in ciascun blocco di programmi e servizi diffusi in tecnica digitale, pari opportunità e comunque almeno il quaranta per cento della capacità trasmissiva del medesimo blocco di programmi e servizi a condizioni eque, trasparenti e non discriminatorie, per la sperimentazione da parte di altri soggetti. Labilitazione alla sperimentazione è rilasciata dal Ministero delle Comunicazioni entro sessanta giorni dalla richiesta corredata del progetto di attuazione e del progetto radioelettrico. In considerazione del fatto che il passaggio al digitale dovrà avvenire attraverso trasmissioni irradiate sugli stessi canali attualmente utilizzati per le trasmissioni analogiche, il legislatore ha previsto poi la possibilità di effettuare fino al 25 marzo 2004 compravendite di impianti o rami di azienda tra concessionari televisivi in ambito locale o tra questi e concessionari televisivi in ambito nazionale, limitando per questi ultimi la possibilità di acquisizione esclusivamente allo scopo di effettuare trasmissioni in tecnica digitale (art. 2 bis comma 2 legge 66/2001). Il comma 5 della norma fissa poi lo switch off per le trasmissioni televisive analogiche al 31 dicembre 2006 con la conseguenza che dall1 gennaio 2007 le trasmissioni televisive terrestri dovrebbero essere irradiate esclusivamente in tecnica digitale (data che, come si è detto, probabilmente dovrà essere prorogata). I commi 6 e 7 della norma prevedono poi che lAutorità per le Garanzie nelle Comunicazioni predisponga il piano di assegnazione delle frequenze televisive in tecnica digitale adottando criteri di migliore e razionale utilizzazione dello spettro radioelettrico, suddividendo le risorse in relazione alla tipologia del servizio e prevedendo per lemittenza nazionale reti isofrequenziali per macro aree di diffusione. Inoltre il comma 7 prevede altresì che la stessa Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni emani un regolamento in materia di diffusione delle trasmissioni radiotelevisive in tecnica digitale. Tale regolamento è stato emanato con delibera 435/01/CONS del 15 novembre 2001 dellAutorità sulla base dei seguenti criteri direttivi enunciati della legge 66/2001 (detto regolamento è stato comunque, allo stato, superato in più parti dalle previsioni del Disegno di Legge di riforma del sistema radiotelevisivo e dovrà quindi essere adeguato allo stesso):
a) la distinzione tra i soggetti che forniscono i contenuti e quelli che provvedono alla diffusione, con lindividuazione delle rispettive responsabilità anche in relazione alla diffusione di dati e la previsione delle licenze individuali (poi divenute anchesse autorizzazioni con il DDL di riforma del settore) per i soggetti che provvedono alla diffusione;
b) previsioni di norme atte a favorire la messa in comune delle strutture di trasmissione;
c) definizione dei compiti degli operatori nellosservanza dei principi costituzionali;
d) previsione in ogni blocco di diffusione di almeno tre programmi televisivi (principio allo stato superato dal Disegno di Legge di riforma che non pone alcun limite in tal senso);
e) obbligo di diffondere il medesimo programma ed i medesimi programmi dati sul territorio nazionale per i soggetti operanti in tale ambito, fatta salva larticolazione anche locale delle trasmissioni della concessionaria del servizio pubblico;
f) previsioni delle procedure e dei termini per il rilascio di licenze e autorizzazioni (ora solo autorizzazioni);
g) previsione di un regime transitorio per la trasformazione delle trasmissioni dalla tecnica analogica alla tecnica digitale;
h) obbligo di destinare programmi alla diffusione radiotelevisiva in chiaro.
Al comma 9 della norma si prevede che per il conseguimento degli obiettivi del servizio pubblico radiotelevisivo è riservato almeno un blocco di diffusione di programmi televisivi in chiaro. I blocchi di programmi in chiaro della concessionaria pubblica devono essere distinti dai blocchi di programmi contenenti programmi di altri operatori radiotelevisivi.
Il DDL di riforma del settore
Sotto il profilo cronologico, successivamente alla legge 66/2001 in data 15 novembre 2001 è stata emanata la citata deliberazione 435/01/CONS dellAutorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, ma nella esposizione è opportuno trattare prima il DDL di riforma, che modifica sostanzialmente alcune parti della sopra citata deliberazione. Infatti allart. 2, lettera b) si definiscono i programmi-dati servizi di informazione costituiti da programmi editoriali elettronici, trasmessi da reti radiotelevisive diverse dai programmi radiotelevisivi, non prestati su richiesta individuale, incluse le pagine informative teletext e le pagine di dati; la lettera c) definisce loperatore di rete il soggetto titolare del diritto di installazione, esercizio e fornitura di una rete di comunicazione elettronica su frequenze terrestri in tecnica digitale, via cavo e via satellite e di impianti di messa in onda, multiplazione, distribuzione e diffusione delle risorse frequenziali che consentono la trasmissione dei programmi agli utenti; la lettera d) definisce poi il fornitore di contenuti che è il soggetto che ha la responsabilità editoriale nella predisposizione dei programmi televisivi e dei relativi programmi-dati destinati alla diffusione anche ad accesso condizionato su frequenze terrestri in tecnica digitale, via cavo, via satellite o con ogni altro mezzo di comunicazione elettronica e che è legittimato a svolgere le attività commerciali ed editoriali connesse alla diffusione delle immagini o dei suoni e dei relativi dati; alla lettera e) si parla poi del fornitore di servizi interattivi associati o di servizi di accesso condizionato cioè del soggetto che fornisce, attraverso loperatore di rete, servizi al pubblico di accesso condizionato mediante distribuzione agli utenti di chiavi numeriche per labilitazione alla visione dei programmi, alla fatturazione dei servizi ed eventualmente alla fornitura di apparati, ovvero che fornisce servizi della società dellinformazione ai sensi dellart. 1, numero 2 della direttiva 98/34/CE ovvero fornisce una guida elettronica ai programmi; la lettera e) infine definisce specificamente lambito locale lesercizio dellattività televisiva di diffusione in uno o più bacini, comunque non superiori a sei, anche non limitrofi, purché con copertura inferiore al 50 per cento della popolazione nazionale; lambito è denominato regionale o provinciale quando il bacino di esercizio dellattività radiotelevisiva è unico e ricade nel territorio di una sola regione o di una sola provincia, e lemittente non trasmette in altri bacini; lespressione ambito locale riportata senza specificazioni si intende riferita anche alle trasmissioni in ambito regionale o provinciale. Allart. 5 del provvedimento si introducono principi a salvaguardia del pluralismo e della concorrenza in materia di trasmissioni digitali. Il comma 1 lettera b) prevede differenti titoli abilitativi per lo svolgimento delle attività di operatore di rete e di fornitore di contenuti televisivi oppure di fornitore di servizi interattivi associati o di servizi di accesso condizionato con la previsione del regime di autorizzazione per lattività di operatore di rete, per lattività di fornitore di contenuti televisivi, oppure per la fornitura di servizi interattivi associati.
Lautorizzazione non comporta lassegnazione delle radiofrequenze che è effettuata con distinto provvedimento in applicazione della citata deliberazione n. 435/01/CONS dellAutorità. Inoltre come previsto dalla lettera e) è fatto obbligo agli operatori di rete:
1) di garantire parità di trattamento ai fornitori di contenuti non riconducibili a società collegate o controllate, rendendo disponibili a questi ultimi le stesse informazioni tecniche messe a disposizione dei fornitori, di contenuti riconducibili a società collegate e controllate;
2) di non effettuare discriminazioni nello stabilire gli opportuni accordi tecnici in materia di qualità trasmissiva e condizioni di accesso alla rete fra soggetti autorizzati a fornire contenuti appartenenti a società controllanti, controllate o collegate e fornitori indipendenti di contenuti e servizi, prevedendo comunque che gli operatori di rete cedano la propria capacità trasmissiva a condizioni di mercato nel rispetto dei principi e dei criteri fissati dal regolamento di cui alla delibera 435/01/CONS.
Il legislatore ha previsto altresì che il fornitore di contenuti in ambito nazionale che sia anche fornitore di servizi adotti un sistema di contabilità separata per ogni autorizzazione; che inoltre loperatore di rete in ambito nazionale che sia anche fornitore di contenuti e di servizi sia anche tenuto alla separazione societaria; questultima disposizione non si applica allemittenza locale, sia essa fornitore di contenuti o operatore di rete.
Lart. 23 del provvedimento disciplina poi la fase di avvio delle trasmissioni televisive in tecnica digitale (la cosiddetta fase transitoria). La legge 66/2001 prevede che fino allattuazione del Piano Nazionale di Assegnazione delle Frequenze per la radiodiffusione televisiva in tecnica digitale (PNAF) i soggetti esercenti a qualunque titolo attività di radiodiffusione televisiva in ambito nazionale e locale possano ottenere lautorizzazione alla sperimentazione delle trasmissioni in tecnica digitale per effettuare detta sperimentazione fino alla completa conversione delle reti. Tale autorizzazione alla sperimentazione deve essere richiesta secondo le modalità della delibera 435/01/CONS e può essere effettuata sugli impianti legittimamente operanti in tecnica analogica nonché sugli impianti acquisiti per destinarli alla diffusione in tecnica digitale (su questo punto pertanto il Disegno di Legge di riforma ribadisce i principi in precedenza introdotti dalla legge 66/2001). Assume fondamentale importanza per tutti gli operatori il comma 5 dellart. 23 nel quale si afferma che la licenza di operatore di rete televisiva è rilasciata ai soggetti che dimostrano di avere raggiunto una copertura non inferiore al 50 per cento della popolazione e del bacino locale.
La licenza di operatore di rete televisiva in ambito nazionale può essere presentata anche da soggetti legittimamente operanti in ambito locale che dimostrino di essere in possesso dei requisiti previsti per il rilascio di licenza di operatore di rete televisiva in ambito nazionale e si impegnino a raggiungere entro sei mesi dalla domanda una copertura non inferiore al 50 per cento della popolazione, rinunciando conseguentemente ai titoli abilitativi per la diffusione televisiva in ambito locale. Vengono poi abrogate le norme che riservano tre canali alla sola sperimentazione digitale (CH 66, 67, 68 UHF). Lart. 25 del provvedimento prevede poi laccelerazione, imposta dal legislatore, della conversione alla trasmissione in tecnica digitale. Infatti al comma 1 si prevede che entro il 31 dicembre 2003 siano rese attive reti digitali terrestri con unofferta di programmi in chiaro accessibili mediante decoder o ricevitori digitali. Al riguardo la concessionaria pubblica è tenuta a realizzare almeno due blocchi di diffusione su frequenze terrestri con copertura del territorio nazionale che raggiunga:
a) entro il 1° gennaio 2004 il 50 per cento della popolazione;
b) entro il 1° gennaio 2005 il 70 per cento della popolazione.
La concessionaria pubblica è comunque tenuta ad assicurare la trasmissione di tre programmi televisivi in tecnica analogica in chiaro e nei tempi sopra citati tre programmi televisivi in tecnica digitale in chiaro (comma 5). Il legislatore prevede poi lincentivo per lacquisto e/o lutilizzo in genere dei decoder. Al comma 7 si prevedono le modalità di calcolo nel periodo transitorio (fino alla completa attuazione del PNAF) del limite del 20 per cento di programmi per ogni soggetto, calcolato sul numero complessivo dei programmi televisivi concessi o irradiati in ambito nazionale indifferentemente in tecnica analogica o in tecnica digitale. Per essere considerati base di calcolo i programmi televisivi devono raggiungere la copertura pari al 50 per cento della popolazione. Al fine del rispetto del limite del 20 per cento non sono computati i programmi che costituiscono la replica simultanea di programmi irradiati in tecnica analogica, mentre il criterio di calcolo si applica solo ai soggetti che trasmettono in tecnica digitale programmi che raggiungono una copertura pari al 50 per cento della popolazione nazionale. Importantissimo è poi il comma 10 dellart. 25 nel quale il legislatore prevede che il periodo di validità delle concessioni e delle autorizzazioni per le trasmissioni analogiche è prolungato dal Ministro delle Comunicazioni su domanda dei soggetti interessati fino alla scadenza del termine previsto dalla legge per la conversione definitiva al digitale; tale domanda può essere presentata entro il 25 luglio 2005 dai soggetti che già trasmettono contemporaneamente in tecnica digitale e, se emittenti nazionali, con copertura in tecnica digitale di almeno il 50 per cento della popolazione nazionale. Il comma 11 dispone che fino allo switch off, in deroga allart. 5 comma 1 lettera b) del provvedimento, continua ad applicarsi il regime della licenza individuale per lattività di operatore di rete.
La deliberazione 435/01/CONS del 15/11/2001
Tale provvedimento, come già illustrato, è stato emanato in successione cronologica dopo la legge 66/2001 così come previsto dal comma 7 dellart. 2 bis della stessa legge 66/2001, ma a seguito dellapprovazione definitiva del Disegno di Legge di riforma del settore dovrà essere modificato e/o integrato da altro provvedimento che prenda atto delle novità introdotte da tale Disegno di Legge di riforma. Il regolamento descrive in modo dettagliato i requisiti soggettivi che si dovranno possedere per esercitare lattività di fornitore di contenuti cioè, come abbiamo visto, del responsabile del palinsesto dei programmi da diffondere, del fornitore di servizi, cioè del soggetto che fornisce al pubblico, attraverso la rete, i servizi di accesso condizionato o liberi, delloperatore di rete, cioè del soggetto titolare del diritto di installazione esercizio e fornitura di una rete di comunicazioni elettroniche di impianti di messa in onda. In buona sostanza del Carrier, dunque di colui che trasporta il segnale radiotelevisivo attraverso la rete a sua disposizione. I requisiti soggettivi richiesti per ottenere lautorizzazione quale fornitore di contenuti sono i seguenti:
- le imprese debbono essere costituite in forma di società di capitali o cooperative aventi sede in ambito nazionale o in uno dei paesi dello Spazio Economico Europeo (SEE) o in uno dei paesi in cui ci siano accordi di reciprocità con lItalia. I requisiti riprendono quelli previsti nella normativa per il rilascio delle concessioni televisive analogiche e pertanto lart. 2 del regolamento prevede che per lautorizzazione a fornire contenuti in ambito locale sia necessario un capitale sociale interamente versato non inferiore al netto delle perdite ad euro 155.000,00 (euro 6.200.000,00 per i fornitori nazionali) e che sussista un rapporto di lavoro con almeno quattro dipendenti in regola con i contributi previdenziali (venti dipendenti per i fornitori nazionali).
Per le autorizzazioni a carattere comunitario è previsto il rilascio dellautorizzazione a fondazioni , associazioni riconosciute o non riconosciute e società cooperative prive di scopo di lucro.
Gli amministratori e legali rappresentanti dei soggetti che richiedono lautorizzazione non debbono avere riportato condanne a pena detentiva superiore a sei mesi per delitto non colposo e non devono essere sottoposti a misure di sicurezza e prevenzione ai sensi della legge 1423/56 e succ. modifiche ed artt. 199 e segg. del codice penale. Il Ministero delle Comunicazioni deve rilasciare lautorizzazione entro sessanta giorni dalla relativa richiesta, termine prorogabile per una sola volta per ulteriori 30 giorni (nel caso di richiesta di chiarimenti e/o supplemento di istruttoria). Lart. 14 prevede poi le modalità di rilascio delle licenze (che con lemanazione della legge di riforma, come si è detto, assumono la denominazione di autorizzazioni) per operatore di rete per blocchi di diffusione televisivi in ambito nazionale o locale. I soggetti richiedenti devono avere cittadinanza o nazionalità di uno degli stati dellUe e dello Spazio Economico Europeo (SEE). Il rilascio di licenza a società di capitali non avente sede in Italia ovvero in uno Stato dello SEE è previsto solo a condizione che ci sia reciprocità di trattamento nei confronti di soggetti italiani. È requisito essenziale la forma giuridica di società di capitali o cooperativa con capitale sociale interamente versato non inferiore al netto delle perdite di bilancio al 5% del valore dellinvestimento da effettuare (operatore di rete in ambito locale) ovvero al 10% del valore dellinvestimento da effettuare (operatore di rete in ambito nazionale). È necessario anche in tale ipotesi per gli amministratori e legali rappresentanti, lassenza di condanne penali per delitti non colposi superiori a sei mesi di reclusione e lassenza di misure di prevenzione e di sicurezza ai sensi della legge 1423/56 ed artt. 199 e segg. del codice penale. Importante è poi larticolo 33 del Regolamento che tratta dellabilitazione alla sperimentazione (il termine ivi previsto del 30 marzo 2004 per lespletamento di tali incombenti, viene soppresso dal Disegno di Legge di riforma). La relativa domanda, come si è detto, può essere presentata dai soggetti che legittimamente eserciscono lattività di radiodiffusione televisiva su frequenze terrestri in tecnica analogica, da satellite o via cavo. Tale sperimentazione può essere richiesta singolarmente ma anche, come si è detto, da più soggetti costituiti in forma di consorzio (art. 2602 cc) ovvero che definiscano altre tipologie di intese per svolgere la sperimentazione.
Nelle intese devono essere necessariamente specificate le attività di sperimentazione svolte da ogni partecipante. Lart. 35 prevede la conversione delle abilitazioni televisive e dispone che i soggetti abilitati possano richiedere al Ministero delle Comunicazioni il rilascio della licenza di operatore di rete limitatamente ai bacini e alle frequenze per i quali è stata rilasciata labilitazione; a tale scopo i soggetti devono impegnarsi a:
a) trasferire tutti gli impianti nei siti del Piano Nazionale di Assegnazione delle frequenze dismettendo le frequenze non necessarie per la licenza;
b) investire in infrastrutture entro 36 mesi dal rilascio della licenza un importo di euro 2.500.000,00 (blocco di diffusione per ogni regione oggetto di licenza in ambito locale).
Tale importo è ridotto ad euro 1.500.000,00 se il bacino è di estensione inferiore allambito regionale. Per ogni blocco di diffusione nazionale limpegno deve essere invece di euro 35.000.000,00. La domanda di conversione deve contenere anche la dettagliata descrizione dei palinsesti diffusi dai fornitori di contenuti. A garanzia del corretto espletamento degli obblighi assunti i richiedenti dovranno rilasciare adeguata fideiussione bancaria ovvero altre forme di garanzia previste dallordinamento vigente.
Botta e risposta Rossignoli-Gasparri
Nel suo intervento lAvv. Marco Rossignoli, coordinatore Aeranti-Corallo, ha ribadito quanto sia molto importante che gli editori televisivi locali acquisiscano a pieno una conoscenza dettagliata in ordine a tutte le problematiche normative, tecniche ed economiche connesse con la transizione alle trasmissioni televisive digitali terrestri. Negli ultimi due anni la preoccupazione degli editori locali è stata in primo luogo quella di ottenere lemanazione di norme che permettessero leffettivo accesso della emittenza locale alle trasmissioni digitali. Questo obiettivo, seppure con molte incertezze e difficoltà, è stato in buona misura raggiunto e ora pertanto spetta agli editori televisivi locali impegnarsi a fondo per realizzare nei fatti il passaggio al digitale. Ha poi aggiunto che qualcuno potrebbe essere tentato di cedere i propri canali alle reti televisive nazionali uscendo quindi di scena o limitandosi a svolgere la sola attività di fornitore di contenuti. Sarebbe un errore imperdonabile. Coloro che avranno la capacità di convertire la propria impresa alla attività di operatore di rete potranno veicolare sui propri canali, nel proprio ambito locale, sia i propri contenuti, sia contenuti e servizi di terzi realizzando un business che garantirà, nel tempo, una redditività certamente superiore a quella derivante dalla vendita dei canali. Limperativo pertanto è quello di non vendere ma di trasformarsi dallattuale impresa televisiva analogica che realizza il palinsesto e lo trasmette, in operatore di rete locale che diffonde sia i propri contenuti, sia i contenuti di terzi. Solo in questo modo verrà ulteriormente valorizzato il principale bene che posseggono le imprese televisive locali e cioè i canali di trasmissione. Con una azzeccata metafora Rossignoli ha detto che se si accettasse la logica di coloro che vorrebbero relegare le imprese televisive locali ad operare come semplici fornitori di contenuti sarebbe come limitarsi ad avere la patente di guida senza avere lautomobile. In ogni caso il primo obiettivo che tutte le imprese televisive locali attualmente operanti in tecnica analogica dovranno perseguire è quello di attivare almeno un impianto in tecnica digitale entro il 25 luglio 2005. Poi, non appena la transizione al digitale inizierà a decollare, dovranno raggiungere al più presto la copertura minimale per divenire operatori di rete locale. Frattanto è importante anche realizzare sinergie tra operatori locali di rete operanti in diverse zone territoriali, per proporsi sul mercato in modo unitario, al fine di poter veicolare anche fornitori di contenuti nazionali in concorrenza con gli operatori di rete nazionali. La determinata ambizione imprenditoriale viene sottolineata ancora da Rossignoli nellaggiungere che è anche importante realizzare progetti di diffusione di dati e di servizi interattivi, che rappresentano senza dubbio uno dei valori aggiunti dalla diffusione digitale. In questo contesto, è quindi auspicabile che il Governo sostenga a pieno lemittenza televisiva locale attraverso una serie di norme e di interventi che favoriscano sia una ulteriore crescita complessiva del settore, sia la transizione al digitale.
Sul punto non è mancata la replica dello stesso ministro delle comunicazioni Maurizio Gasparri, che è intervenuto al Forum dicendo: In merito alla legge sullassetto del sistema radiotelevisivo, vorrei sottolineare come in molti punti della riforma si sia tenuto conto della specificità dellemittenza locale nel sistema italiano, nella consapevolezza che nel passaggio al digitale essa non va ridimensionata ma supportata da nuove possibilità di crescita. Infatti, una apposita disciplina permette alle emittenti locali di espandersi attraverso lampliamento dellarea di trasmissione, fino a sei bacini anche non contigui e di aumentare le proprie risorse economiche attraverso un incremento dei tetti pubblicitari dal 20 al 25 per cento orario, per quanto riguarda gli spot, e dal 35 al 40 per cento giornaliero per quanto riguarda le altre forme pubblicitarie. Senza contare la possibilità che, raggiungendo una copertura del 50 per cento della popolazione, esse possono trasformarsi in emittenti nazionali. E ancora Gasparri: La stessa viene ampiamente tutelata mediante la riserva di un terzo della capacità trasmissiva derivante dal Piano nazionale di assegnazione delle frequenze televisive in tecnica digitale. Infine, anche in ambito locale è prevista la ripartizione tra la figura delloperatore di rete e la figura del fornitore di contenuti, consentendo così pari opportunità a tutti coloro che vorranno, avendone i requisiti, continuare a svolgere anche nella televisione digitale terrestre il ruolo sia di fornitore di programmi che di carrier. La legge di riforma riconosce, inoltre, allemittenza locale la possibilità di trasmettere programmi o messaggi pubblicitari differenziati nelle diverse aree territoriali del bacino di utenza di propria competenza.
Questo consentirà allemittenza locale di realizzare una forte sinergia con le amministrazioni locali, di cui potrà distribuire servizi e contenuti interattivi utili al cittadini, rafforzando il legame dellemittenza locale con le realtà territoriali.
Ipotesi di scenario
Tra i molti e qualificati interventi, vogliamo riservare qualche nota finale a quello del prof. Antonio Sassano dellUniversità di Roma "La Sapienza".
Sassano ha sottolineato il ruolo della pianificazione digitale, delle risorse residue, della complessità e dei rischi della transizione analogico/digitale e ha concluso con alcune idee per la transizione. Innanzitutto ha rimarcato che lobiettivo della pianificazione è quello di ottimizzare luso dello spettro per massimizzare il numero dei programmi irradiabili e leffetto della pianificazione è quello di aumentare le opzioni di scelta per gli utenti, ridurre le barriere che limitano artificialmente lingresso degli operatori nel mercato, indicare leffettiva capacità del sistema (con riferimento ai limiti anticoncentrazione), fornire indicatori oggettivi di "buon uso" delle risorse e garantire una qualità e unestensione uniforme del servizio a tutti gli operatori (Nazionali, Regionali e Locali). Sassano ha sottolineato come una transizione non regolata produca la sotto utilizzazione delle risorse e quindi un minor numero di programmi, maggiori difficoltà di sopravvivenza, la svalutazione delle frequenze e una notevole difficoltà di coordinamento internazionale.
Molti sono i rischi della transizione: lattuale assetto televisivo è "molto diverso" da quello previsto dal Piano. Il mercato può, da solo, garantire una convergenza alla situazione di Piano, o piuttosto esiste il rischio che il sistema, lasciato in evoluzione libera, si assesti su uno scenario con minori risorse disponibili? La seconda ipotesi è certo la più plausibile. La complessità della transizione è determinata essenzialmente dalla struttura "disordinata" dello scenario attuale. Poche frequenze sono disponibili per la transizione (e la sperimentazione), oltre al fatto che si deve garantire la convivenza dei due servizi (Analogico e Digitale) durante la transizione ("Simulcast"). da rilevare una scarsa diffusione dei "decoder", avendo la duplice necessità di garantire la continuità del servizio analogico agli utenti e ai broadcaster, ma anche di garantire la continuità operativa a tutti gli sperimentatori digitali. Qualè il ruolo del mercato nella transizione? Innanzitutto va garantita la realizzazione di nuovi "Bouquet" (nazionali, regionali e locali), ma questo è reso difficile per lassenza di frequenze libere, dunque è possibile essenzialmente per chi possiede frequenze ridondanti (e qui Rai e Mediaset tornano a farla da padroni), oppure è possibile attraverso la formazione di consorzi. Positivo il fatto che sia prevista la compravendita delle frequenze ("trading"), che è utile per "spegnere" frequenze interferenti o per integrare reti costituite da frequenze ridondanti, anche se è meno utile per chi non possiede frequenze ridondanti ed è inutile per chi possiede solo le frequenze di servizio e non ha disponibilità di risorse finanziarie.
Ecco perché è essenziale un buon governo della transizione che sappia difendere i seguenti obiettivi:
- garantire la convergenza del processo di transizione ad uno scenario a regime
coerente con il piano digitale;
- massimizzare le risorse a regime (reti provinciali);
- valorizzare la struttura regionale SFN del Piano;
- garantire pari opportunità nella sperimentazione;
- favorire la nascita di reti SFN (consorzi) e non MFN (generate dal solo "trading").
Lintervento di Sassano si è concluso con alcune idee concrete per la transizione. Bisogna incoraggiare la formazione di consorzi regionali/provinciali per realizzare reti SFN, coinvolgendo anche la partecipazione di Regioni e Provincie. Va stimolato e supportato un ruolo attivo dei piccoli e medi "broadcaster", che devono anche prevedere la loro trasformazione da operatori integrati a "network provider". Per aiutare tali fenomeni occorrono adeguati finanziamenti (e frequenze disponibili) finalizzati alla formazione dei consorzi.