ALTA FREQUENZA

NUOVE OMOLOGAZIONI
Direttiva 1999/5/CE del 9 Marzo 1999
dell’Ing. Antonello Giovannelli*

*Prof.Inc.Compatibilità Elettromagnetica Univ.Ferrara

Resp.Ufficio Tecnico ELENOS
Parliamo, in questo articolo, di una direttiva europea che riguarda da vicino i costruttori di apparecchiature radio e terminali di telecomunicazione, e dunque i loro clienti. Tale direttiva è destinata a cambiare le abitudini dei costruttori in materia di marcatura CE e di omologazioni ministeriali.
Ci occuperemo questo mese, della Direttiva 1999/5/CE del 9 Marzo 1999 e delle implicazioni, in particolare, che riguardano i costruttori di trasmettitori radiofonici per broadcast (numerosi in Italia), ma i concetti sono del tutto estensibili, con dei distinguo riguardanti le norme di prodotto, ai costruttori di trasmettitori TV. Premettiamo alcune fondamentali questioni: intanto che questo articolo è stato scritto a inizio Febbraio, ed è possibile (ed auspicabile) che al momento della pubblicazione siano già stati forniti degli elementi chiarificatori, per dissipare i dubbi che tale direttiva attualmente lascia aperti. In secondo luogo la trattazione è necessariamente stringata (la questione avrebbe richiesto ben più ampi spazi, ma verrà certamente seguita nel suo evolversi): riporteremo e commenteremo solo gli aspetti più importanti ed innovativi del documento. Da ultimo, vorremmo far notare come tale direttiva non sia ancora stata, ad oggi, oggetto di studio o di commento pubblico da parte di alcuno: quanto segue, pertanto, chiede al lettore uno sforzo di interpretazione critica, anche per avviare un eventuale dibattito.
Spirito della direttiva 99/5
Lo si evince dalla lettura di tutti i "considerando" (ben 46) che fanno da premessa. Molti sono rivolti a stigmatizzare l’inadeguatezza dei vecchi metodi, inadatti a "rincorrere" il progresso tecnologico ed il mercato:
(1)"..le direttive applicabili al settore delle apparecchiature di telecomunicazione non sono più in grado di adeguarsi ai cambiamenti previsti nel settore a seguito dell’avvento di nuove tecnologie, degli sviluppi del mercato.."
Si fa esplicito riferimento ai marchi di qualità (di applicazione volontaria), che vengono visti come un possibile strumento di valutazione delle qualità del prodotto:
(20)"..in un mercato concorrenziale la certificazione volontaria ed i sistemi di marcatura elaborati dalle associazioni di consumatori, dai fabbricanti, dai gestori…contribuiscono alla qualità e sono validi strumenti per accrescere la fiducia dei consumatori…gli Stati membri potrebbero sostenere tali sistemi.."
Si ribadisce l’importanza delle norme armonizzate (se disponibili) quale strumento volontario, ma non esclusivo, per dimostrare la conformità del prodotto ai requisiti essenziali:
(27)"..il rispetto delle suddette norme pone in essere una presunzione di conformità ai requisiti essenziali;…sono consentiti altri mezzi per dimostrare la conformità.."
Viene rimarcato il ruolo di primo piano che gli Stati membri devono sostenere nell’azione di sorveglianza del mercato e della conformità a tutti i requisiti della direttiva; gli Stati membri hanno la facoltà di limitare la messa in servizio degli apparati che non facciano corretto uso dello spettro delle radiofrequenze, che causino o possano ragionevolmente causare interferenze dannose, che creino situazioni di pericolo per la salute pubblica (vedi problematiche di inquinamento elettromagnetico). Vigilano affinché siano rispettati i requisiti essenziali della direttiva (e di altre direttive eventualmente applicabili), nel caso in cui gli apparati siano adeguatamente installati, sottoposti a manutenzione ed utilizzati ai fini previsti. Si può ipotizzare quindi anche un ruolo meno defilato della figura dell’installatore e manutentore, che, nello spirito della direttiva, assume un ruolo di maggiore responsabilità nella conservazione della conformità dell’apparato mediante corretta installazione e manutenzione.
La messa in servizio è subordinata all’eventuale autorizzazione per l’uso delle frequenze; di fatto non cambia nulla, dunque, a livello di autorizzazioni per l’esercizio degli impianti.
Vediamo quali sono i requisiti essenziali che costituiscono il fine ultimo della direttiva.
Per sommi capi, sono i requisiti di protezione della salute e di sicurezza dell’utente già previsti dalla 73/23/CEE (direttiva Bassa Tensione); i requisiti in materia di compatibilità elettromagnetica previsti dalla 89/336/CEE (direttiva EMC); il rispetto di caratteristiche tecniche che consentano un efficace utilizzo dello spettro attribuito alle radiocomunicazioni al fine di evitare interferenze dannose. Per quanto riguarda quest’ultimo aspetto, gli Stati membri devono indicare quali sono i requisiti tecnici da rispettare (ovvero, a quale norma tecnica fare riferimento).
Per quanto riguarda le esclusioni da tale direttiva, "..gli Stati membri possono invocare l’articolo 36 del trattato per escludere dalla presente direttiva alcune categorie di apparecchiature". In ogni caso, la direttiva non si applica, oltre che alle varie apparecchiature destinate ad uso radioamatoriale, alle "..apparecchiature radio di sola ricezione utilizzate esclusivamente per ricevere servizi di radiodiffusione sonora e televisiva".
Procedure per la dimostrazione della conformità e per la marcatura CE.
Le novità più importanti si riscontrano nella procedura di valutazione della conformità e della conseguente marcatura CE di conformità. Per maggiore chiarezza si veda il Grafico 1.
In buona sostanza, va operata una prima scelta: applicare o meno le norme tecniche armonizzate. Se esistono, e se sono applicabili per intero, queste danno diritto alla presunzione di conformità. Si noti, e ciò non è banale, che l’applicazione delle norme armonizzate equivale all’effettuazione di tutta una serie di prove e misure per la verifica del rispetto di determinati "limiti".. Il rispetto di tali limiti autorizza a presumere il raggiungimento dei requisiti essenziali in termini di sicurezza elettrica e di compatibilità elettromagnetica. Si ricorda che le norme armonizzate sono di applicazione volontaria, e che, nella maggioranza dei casi, sono di aiuto al costruttore che voglia percorrere una strada "facilitata" per giungere alla marcatura CE. Infatti, in questo caso, possono essere scelte le procedure II, IV, V nel caso di apparati che non impegnano lo spettro radio e le procedure III, IV, V negli altri casi. Nei casi in cui non si ricorra alle norme armonizzate la scelta può cadere solo sulle procedure IV e V, che sono quelle di applicazione più impegnativa.
Introduciamo una definizione importante: quella di dossier tecnico di fabbricazione. Si intende "la documentazione che descrive l’apparecchio e fornisce informazioni e spiegazioni su come sono stati rispettati i requisiti essenziali applicabili".. Rispetto al manuale normalmente fornito con il trasmettitore, questa documentazione deve comprendere: disegni di progettazione e di fabbricazione, schemi, tutte le descrizioni e spiegazioni necessarie per comprendere il progetto ed il funzionamento; risultati di calcoli di progetto; relazioni sulle prove effettuate; un elenco delle norme tecniche applicate; gli accorgimenti adottati per raggiungere la conformità: ad esempio schermature, filtri di rete, cablaggi schermati, stampati multilayer e tutto quanto può consentire una valutazione della "compatibilità" della progettazione.
Un’altra definizione importante è quella di norma tecnica armonizzata. Si definiscono armonizzate quelle norme tecniche i cui riferimenti sono pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea. Le norme armonizzate possono essere generiche o di prodotto. Mentre le prime classificano i prodotti in funzione dell’ambiente cui sono destinate (ambiente residenziale, commerciale e dell’industria leggera, oppure ambiente dell’industria pesante) e possono presentare maggiori problemi nell’applicazione, le norme di prodotto sono espressamente studiate per trovare un’applicazione congruente su un particolare prodotto (es. ETS 300-447 per trasmettitori radiofonici in FM). Le norme armonizzate fanno esplicito riferimento a dei limiti da applicare al prodotto nelle verifiche della conformità.
Passiamo a riassumere il contenuto delle procedure di verifica della conformità.
Come primo caso, il costruttore può decidere di applicare le procedure previste dalle direttive 89/336 e 73/23 laddove applicabili. Tutto rimane dunque come prima, anche se non è esplicitamente chiarito se vale il regime di autocertificazione o se, come era previsto per gli apparati trasmittenti, continua a valere l’obbligo dell’esame CE del tipo da parte dell’Organismo Notificato.
Procedura dell’allegato II:
può essere adottata solo nel caso in cui il prodotto terminale di telecomunicazione non sia un trasmettitore che occupa lo spettro RF, o nel caso in cui sia la sola componente di ricezione di un trasmettitore.
Il costruttore si accerta e dichiara la conformità del prodotto, appone la marcatura CE, redige la dichiarazione di conformità, prepara e tiene a disposizione, per 10 anni dalla cessazione della produzione, la documentazione tecnica che consenta di valutare la conformità del prodotto. Adotta, infine, tutte le misure necessarie affinché il processo di produzione garantisca la conformità.
Procedura dell’allegato III:
può essere adottata in tutti i casi in cui il costruttore abbia applicato per intero le norme tecniche armonizzate.
Rispetto alla procedura II, è prevista in più una dichiarazione da parte del costruttore dell’effettuazione delle prove essenziali indicate dalle norme armonizzate (la documentazione tecnica, completata dalla dichiarazione di conformità alle prove effettuate, viene qui definita "dossier tecnico di fabbricazione"), ovvero indicate da un Organismo Notificato scelto dal costruttore. Sembrerebbe trattarsi di un sottoinsieme delle prove previste dalle attuali norme armonizzate. In altre parole, la norma armonizzata dovrebbe indicare quali sono le prove "necessarie" e quelle da considerarsi "facoltative", o obiettivo di qualità. Nel caso queste non siano indicate, dovrebbero essere l’O. N. a farlo. Infine, nel corso del processo di fabbricazione deve essere apposto, insieme al simbolo CE, il numero identificativo dell’Organismo Notificato.
Procedura dell’allegato IV:
può essere adottata in tutti i casi. Come la procedura III, con in più la necessità che il costruttore sottoponga il dossier tecnico (inteso come nella procedura III) ad uno o più Organismi Notificati. L’O.N. può emettere un parere sfavorevole entro 4 settimane, in mancanza del quale il prodotto può essere immesso sul mercato.
Procedura dell’allegato V:
può essere adottata in tutti i casi, ma presuppone che il costruttore abbia adottato un sistema di qualità approvato per la progettazione, la fabbricazione, l’ispezione finale ed il collaudo del prodotto. Il costruttore accerta e dichiara la conformità del prodotto. Oltre alla documentazione tecnica relativa, il costruttore deve allestire tutta la documentazione del sistema di qualità e la sottopone al parere di un Organismo Notificato, che valuta se soddisfa i requisiti necessari. Il costruttore è inoltre sottoposto ad ispezioni periodiche programmate e "a sorpresa" da parte dell’O.N. che ha il compito di monitorare il funzionamento del sistema di qualità (che rappresenta la garanzia di conformità del prodotto ai requisiti essenziali). Si noti che non si fa esplicito riferimento al sistema di qualità aziendale, né al marchio ISO 9000, ma ad un generico sistema di qualità approvato per il prodotto.
Il commento
Come avviene per tutte le direttive "di nuovo approccio", non vengono imposte delle scelte tecniche obbligate, ma solo il raggiungimento dei requisiti essenziali. La procedura per il raggiungimento di tale obiettivo è lasciata alla libera scelta del costruttore, che può avvalersi della presunzione di conformità nel caso applichi per intero le norme armonizzate (volontarie). Tutto ciò è vero per qualsiasi direttiva di nuovo approccio, essendo concepite per rimanere "attuali" nonostante il progresso tecnologico, che non deve essere ostacolato. Necessariamente, dunque, tali direttive appaiono "generiche", poco esplicite. Le direttive devono essere recepite a livello nazionale mediante un "decreto di recepimento", che consente allo Stato membro di salvaguardare la propria sovranità nazionale introducendo delle eventuali "personalizzazioni" (che non debbono comunque stravolgere lo spirito ispiratore). In questa fase vengono fornite tutte quelle indicazioni di contorno che consentono la reale applicazione della direttiva. Ciò premesso, evidenzierei i seguenti punti:
1. Il "Dossier tecnico di fabbricazione" non si capisce se debba contenere o meno la dichiarazione di conformità alle prove effettuate. C’è contraddizione nell’utilizzo della definizione in due diversi passaggi. Non è chiarissimo, poi, cosa significhi tale dichiarazione di "conformità alle prove effettuate"; sembrerebbe che il costruttore debba rendere dichiarazione che gli apparati prodotti rispecchiano le caratteristiche evidenziate dalle misure effettuate. Una sorta di autocertificazione della ripetibilità delle caratteristiche del prodotto in mancanza di un sistema di qualità approvato per lo stesso.
2. Le misure per la verifica della conformità vengono effettuate a cura del costruttore. Questo non può che far piacere a tutti i costruttori, ma li pone di fronte a delle responsabilità maggiori. Non tutti i costruttori sono attrezzati di strumentazione, strutture e competenze per valutare la conformità di certi prodotti, specialmente nel caso di trasmettitori RF. Visto che l’applicazione delle norme armonizzate consiste nell’esecuzione delle misure e prove in esse descritte, non si capisce come si possa dimostrarne l’applicazione per intero se non presentando i risultati della serie completa.
3. Per quanto riguarda l’individuazione delle prove "essenziali", per il momento non esistono norme armonizzate che le prevedano, in quanto tutte le prove previste sono già "essenziali".. Volendo estrarne un sottoinsieme, mi sembrerebbe ragionevole adottare, paradossalmente, proprio quelle (emissione ed immunità radiate) che, di fatto, sono di più difficile esecuzione da parte di un costruttore non perfettamente attrezzato (camera semianecoica, ricevitori di misura, antenne calibrate, generatori di potenza ecc.). A voler fare le cose "per bene", non mi sembra quindi che cambi poi molto rispetto a prima. Naturalmente, la conclusione si ribalta nel caso in cui il costruttore ritenga di poter "sbrigare la pratica" semplicemente firmando delle dichiarazioni e sperando che nessuno vada a verificare la conformità. In questo caso, la 1999/5 è una vera pacchia.
4. L’Organismo Notificato deve avere le competenze per individuare queste prove essenziali; deve essere in grado di analizzare il dossier tecnico; deve essere in grado di valutare il sistema di qualità del prodotto; deve dare delle indicazioni per il conseguimento dei requisiti di corretto uso dello spettro (qualcosa che rassomigli al D.M. 311, o alla ETS 300/384 in caso di trasmettitori FM); deve attivare le funzioni di sorveglianza che, con questo nuovo approccio, assumono un ruolo di primo piano. Non è più il costruttore, infatti, che deve dimostrare la conformità (ottenendo una certificazione di conformità), essendo spostato sull’organismo di controllo l’onere della prova di non conformità.
5. Considerando il numero e la complessità delle attività da svolgere per rendere operativa una direttiva di questa portata, nutro dei seri dubbi sul fatto che questa possa entrare in vigore da Aprile 2000.
Chiudiamo per ora la questione offrendo la disponibilità a rispondere ad eventuali richieste di chiarimenti, attraverso la redazione di Broadcast & Production (bpitalia@tin.it).

Grafico 1